Descrizione
È possibile aderire alla raccolta firme per i seguenti 4 quesiti referendari ex art. 75 della Costituzione e per la seguente iniziativa di legge popolare ex art. 71 della Costituzione avviati dal Comitato referendario per la rappresentanza:
ABROGAZIONE DEL VOTO CONGIUNTO TRA CANDIDATI UNINOMINALI E LISTE PLURINOMINALI
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«Volete voi che sia abrogato il Testo Unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei Deputati: "Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati.", approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e il Decreto Legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 recante "Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica" nei testi risultanti dalle modificazioni e integrazioni ad essi successivamente apportate in particolare dalla legge 3 novembre 2017, n. 165 recante "Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali." e dalla legge 27 maggio 2019 n. 51 recante "Disposizioni per assicurare l'applicabilita' delle leggi elettorali indipendentemente dal numero di parlamentari"; limitatamente alle seguenti parti:
NIENTE SOGLIE DI ACCESSO PER LISTE AUTONOME E COALIZIONI
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Volete voi che sia abrogato il Testo Unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei Deputati: "Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati.", approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e il Decreto Legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 recante "Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica", nei testi risultanti dalle modificazioni e integrazioni ad essi successivamente apportate in particolare dalla legge 3 novembre 2017, n. 165 recante "Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali." e dalla legge 27 maggio 2019 n. 51 recante "Disposizioni per assicurare l'applicabilita' delle leggi elettorali indipendentemente dal numero di parlamentari"; e cio' limitatamente alle seguenti parti: …..............
TUTTI I PARTITI, ANCHE QUELLI IN PARLAMENTO, DEVONO RACCOGLIERE LE FIRME PER LE CANDIDATURE
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«Volete voi che sia abrogato il Testo Unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei Deputati: "Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati.", approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni successivamente apportate in particolare dalla legge 3 novembre 2017, n. 165, recante "Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali." e dalla legge 27 maggio 2019 n. 51, recante "Disposizioni per assicurare l'applicabilita' delle leggi elettorali indipendentemente dal numero di parlamentari"; e cio' limitatamente alle seguenti parti......
ABOLIZIONE PLURICANDIDATURE: OGNI CANDIDATO IN UN SOLO COLLEGIO UNINOMINALE E/O PLURINOMINALE
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«Volete voi che sia abrogato il Testo Unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei Deputati: "Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati.", approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e il Decreto Legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 recante "Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica" nei testi risultanti dalle modificazioni e integrazioni ad essi successivamente apportate in particolare dalla legge 3 novembre 2017, n. 165, recante "Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali." e dalla legge 27 maggio 2019 n. 51, recante "Disposizioni per assicurare l'applicabilita' delle leggi elettorali indipendentemente dal numero di parlamentari"; e cio' limitatamente alle seguenti parti: A) Nel decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361: …................
PROGETTO DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE
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REINTRODUZIONE DELLE PREFERENZE NEI COLLEGI PLURINOMINALI DELLA CAMERA E DEL SENATO
ART. 1. - MODIFICHE AL TESTO UNICO DI CUI AL DPR 30 MARZO 1957, N. 361
Al testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’art. 18-bis Il comma 3 è sostituito dal seguente: “3. A pena di inammissibilità, in ogni collegio plurinominale ciascuna lista deve essere composta da un elenco di candidati presentati secondo un ordine alternato di genere. Il numero dei candidati non può essere inferiore alla metà, con arrotondamento all'unità superiore, e non può essere superiore al numero dei seggi assegnati al collegio plurinominale.” b) all’art. 24, comma 1, n. 2, l'a parola “numerico” e le parole “sulle schede di votazione e” sono soppresse. c) all’art. 31, sono apportate le seguenti modifiche: 1) il comma 2 è sostituito dal seguente: 2. La scheda reca i nomi e i cognomi dei candidati nel collegio uninominale, scritti entro un apposito rettangolo, sotto il quale è riportato, entro un altro rettangolo, il contrassegno della lista cui il candidato è collegato. A fianco del contrassegno, nello stesso rettangolo, sono inserite due righe orizzontali in bianco per l’espressione di non più di due preferenze, di genere diverso, per candidati compresi nella lista collegata col candidato nel collegio uninominale. 2) Il comma 3. è sostituito dal seguente: 3. Nel caso di più liste collegate in coalizione, i rettangoli di ciascuna lista e quello del candidato nel collegio uninominale sono posti all'interno di un rettangolo più ampio. All'interno di tale rettangolo più ampio, i rettangoli contenenti i contrassegni delle liste nel collegio plurinominale sono posti sotto quello del candidato nel collegio uninominale su righe orizzontali ripartite in due rettangoli; a fianco di ciascuna lista sono inserite due righe orizzontali in bianco per l’espressione di non più di due preferenze, di genere diverso, per candidati compresi nella rispettiva lista. 3) Nel comma 4, le parole “nonché i nomi e i cognomi dei candidati” sono sostituite dalle parole “delle liste” 4) Il primo periodo del comma 5 è sostituito dal seguente: Nella parte esterna della scheda, entro un apposito rettangolo, è riportata in grassetto la seguente dicitura: <<Il voto si esprime tracciando un segno sul contrassegno della lista prescelta, con facoltà di indicare sino a due preferenze per candidati compresi nella stessa lista, scrivendo il cognome e, in caso di omonimia, anche il nome; se viene espressa più di una preferenza, almeno una deve essere di genere diverso a pena di inefficacia della seconda preferenza in eccesso di genere>>".........
di cui è stato dato annunzio in Gazzetta Ufficiale Serie n°96 E 120 del 24-04-2024
La raccolta firme scade il 05/09/2024
Pertanto i cittadini, iscritti nelle liste elettorali del Comune di CASALMAIOCCO, interessati ad apporre la propria firma per le raccolte di cui trattasi, possono accedere allo Sportello ANAGRAFE/PROTOCOLLO di piazza San Valentino, 1 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12:00 (chiuso il mercoledì) il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15:00 alle 18:00.
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Ultimo aggiornamento: 5 luglio 2024, 13:17