Servizio Elettorale

In questa pagina sono riportate le informazioni relative alle procedure elettorali

Ultima modifica 8 marzo 2024

  • La tessera elettorale:

E’ un documento permanente e dovrà essere conservata con cura per poter esercitare il diritto di voto in occasione di ogni elezione o referendum. Serve per essere ammessi a votare, presso la sezione elettorale di appartenenza, esibendola insieme a un documento di riconoscimento valido.

  • Lo scrutatore:

è uno dei componenti dell’ufficio che si insedia presso ogni sezione elettorale in occasione delle consultazioni elettorali o referendarie previste dall’ordinamento italiano. Per poter svolgere questa funzione è necessario essere inseriti nell’ Albo unico degli scrutatori.

  • Il Presidente di seggio:

è uno dei componenti dell’ufficio che si insedia presso ogni sezione elettorale in occasione delle consultazioni elettorali o referendarie previste dall’ordinamento italiano. Egli è giuridicamente responsabile in prima persona, anche sotto il profilo penale, dello svolgimento delle operazioni di voto e di scrutini. Per poter svolgere questa funzione è necessario essere inseriti nell'Albo dei Presidenti di seggio.

  • Voto per i cittadini italiani temporaneamente all'estero:

è possibile votare anche per i cittadini residenti all’estero regolarmente iscritti all’AIRE (Anagrafe Italiani residenti all’estero)o che si trovano temporaneamente all’estero per un periodo di almeno tre mesi per motivi di lavoro, studio o cure mediche.

  • Liste elettorali aggiunte dei cittadini comunitari:

I cittadini di uno Stato membro dell’Unione Europea residenti in Italia possono esercitare il diritto di voto e candidarsi in occasione delle elezioni comunali e circoscrizionali e per l’elezione dei rappresentanti italiani nel Parlamento Europeo. A tal fine possono chiedere presso il proprio Comune di residenza, l’iscrizione nelle liste elettorali aggiunte.

  • Diritto al voto degli elettori non deambulanti

Gli elettori non deambulanti, se iscritti a votare presso un seggio elettorale non accessibile mediante sedia a ruote, possono esercitare il loro diritto di voto in un’altra sezione del Comune, appositamente attrezzata e che sia ubicata in stabile privo di barriere architettoniche. 

Il disabile deve esibire al presidente del seggio prescelto, unitamente alla tessera elettorale personale, un’attestazione medica rilasciata dai medici della A.S.L., anche in precedenza o per altri scopi, dalla quale risulti “l’impossibilità o la capacità gravemente ridotta di deambulazione”. Documento idoneo a tale prova è anche la patente di guida speciale, che potrà essere prodotta in copia autentica rilasciata a tal fine senza il pagamento di alcun diritto. Le attestazioni mediche di cui sopra sono rilasciate gratuitamente e sono allegate al verbale dell’ufficio elettorale di sezione. A tal fine le aziende sanitarie locali predispongono, in occasione di consultazioni, un apposito servizio per il rilascio delle attestazioni della condizione di non deambulante.

  • Voto domicialiare per gli elettori affetti da gravi infermità che non possono allontanarsi dall'abitazione:

Con apposita richiesta al Sindaco del Comune nelle cui liste elettorali si è iscritti, è possibile il voto domiciliare se l’elettore è affetto da grave infermità, se è in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l’allontanamento dall’abitazione in cui dimora e se affetto da gravissima infermità tale che l’allontanamento dall’abitazione in cui dimora risulti impossibile.

  • Voto assistito per gli elettori affetti da grave infermità:

Gli elettori affetti da grave infermità fisica, che non possono esercitare autonomamente il diritto di voto, per cui avranno sempre bisogno dell’assistenza di un altro elettore per esprimere il proprio voto, possono richiedere al Comune d’iscrizione nelle liste elettorali l’annotazione permanente del diritto di voto assistito mediante apposizione di un timbro sulla tessera elettorale, nel rispetto delle disposizioni vigenti (Legge 5 febbraio 2003, n. 17). Sono da considerarsi elettori affetti da grave infermità i non vedenti, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità riconducibile esclusivamente alla capacità visiva oppure al movimento degli arti superiori, tale da non consentire l’autonoma espressione del diritto di voto. E’ facoltà degli elettori che si trovino in tali condizioni richiedere che il Comune di iscrizione annoti sulla Tessera Elettorale Personale, valida per diciotto elezioni, il diritto al voto assistito.

La richiesta, formulata al Servizio Elettorale del Comune, deve essere corredata da documentazione, quale, per i non vedenti, il libretto nominativo di pensione attualmente rilasciato dall’I.N.P.S. o, in passato, rilasciato dal Ministero dell’Interno – Direzione Generale dei Servizi Civili o della Prefettura quando all’interno di detto libretto è riportata la categoria “Ciechi Civili” ed un numero attestante la cecità assoluta del titolare del libretto (e cioè uno dei seguenti numeri di codice o fascia: 05,06,07,10,11,15,18,19). Analogamente, per le categorie dei “Ciechi di guerra” e sufficiente esibire il certificato di pensione modello 69 rilasciato dal Ministero del Tesoro o Determinazione sostitutiva del certificato di pensione modello 69 rilasciata dal Dipartimento Provinciale dell’Economia e delle Finanze. Per le altre categorie è necessaria apposita certificazione medica rilasciata dal funzionario medico designato dalla A.S.L. che attesti espressamente che l’infermità fisica impedisce all’elettore di esprimere il voto senza l’aiuto di altro elettore.

Viceversa, quando non sia effettuata detta annotazione, oppure quando l’impedimento non sia evidente, oppure quando la predetta grave infermità fisica sia temporanea, la documentazione sopra indicata dovrà essere esibita al Presidente del seggio elettorale in occasione di ogni singola consultazione. Il certificato medico eventualmente esibito è allegato al verbale.

Detti elettori possono esprimere il voto con l’assistenza di un elettore della propria famiglia o, in mancanza, di un altro elettore liberamente scelto, purchè l’uno o l’altro sia iscritto nelle liste elettorali in un qualsiasi Comune della Repubblica. Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un elettore fisicamente impedito e sul suo certificato elettorale è fatta apposita annotazione dal presidente del seggio, nel quale ha assolto il compito.


Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio!

Quali sono stati gli aspetti che hai preferito?
1/2
Dove hai incontrato le maggiori difficoltà?
1/2
Vuoi aggiungere altri dettagli?
2/2
Inserire massimo 200 caratteri
È necessario verificare che tu non sia un robot